agevolazioni fiscali

Agevolazioni fiscali per donazioni per emergenza Covid-19

1 Aprile 2020

L’articolo 66 del Decreto Legge “Cura Italia” prevede incentivi fiscali per individui o aziende che effettuano donazioni liberali in natura o in denaro a sostegno di misure o iniziative per contrastare gli effetti dell’epidemia da Covid-19.

PERSONE FISICHE
Nel decreto viene introdotta una detrazione dall’imposta lorda sul reddito pari al 30% per le erogazioni liberali in denaro o in natura effettuate nel 2020 dalle persone fisiche o dagli enti non commerciali. Le erogazioni liberali devono essere finalizzate a sostenere gli interventi messi in campo per contenere o gestire l’emergenza da Covid-19.
Le detrazioni non possono essere superiori a 30.000 €, perciò l’importo massimo a cui può essere applicata questa agevolazione è pari a 100.000 €.
Possono beneficiare della detrazione solo le erogazioni a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche e di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro.

IMPRESE
Nel caso di donazioni in denaro o in natura effettuate nel 2020 da soggetti titolari di reddito d’impresa a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza da Covid-19, si applica l’art. 27 della L. 133/1999, in base al quale le erogazioni in denaro sono integralmente deducibili dal reddito di impresa e le cessioni gratuite di beni non sono considerate operazioni estranee all’esercizio di impresa e quindi non concorrono a formare i ricavi (TUIR, art. 85).

Non sono previsti limiti all’importo deducibile.

Ai fini IRAP, queste erogazioni sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il versamento.

Il suddetto art. 27 della L. 133/1999, cui rimanda il Decreto Legge “Cura Italia”, consente di agevolare solo le erogazioni liberali effettuate tramite fondazioni, associazioni, comitati o enti.

EROGAZIONI IN NATURA
Le erogazioni in natura vengono valorizzate in base alle disposizioni degli articoli 3 e 4 del Decreto Interministeriale del 28 novembre 2019:

1. L’ammontare della detrazione o deduzione a cui si ha diritto nel caso di erogazione liberale in natura è quantificabile in base al cosiddetto “valore normale” (art. 9 del TUIR)
2. Se l’erogazione liberale ha per oggetto un bene strumentale, l’ammontare della detrazione o deduzione è determinato in riferimento al residuo valore fiscale dell’atto del trasferimento
3. Se l’erogazione liberale ha per oggetto i beni prodotti o scambiati dall’impresa3, l’ammontare della detrazione o della deduzione è determinato con riferimento al minore valore tra quello “normale” del bene e quello attribuito alle rimanenze ai sensi dell’articolo 92 del TUIR
4. qualora, al di fuori delle ipotesi di cui ai punti 2 e 3, il valore della cessione, singolarmente considerata, determinato in base al valore normale, sia superiore a 30.000 euro, ovvero, nel caso in cui, per la natura dei beni, non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi, il donatore dovrà acquisire una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati, recante data non antecedente a novanta giorni il trasferimento del bene.

L’erogazione liberale in natura deve risultare da atto scritto contenente la dichiarazione del donatore recante la descrizione analitica dei beni donati, con l’indicazione dei relativi valori, nonchè la dichiarazione del soggetto destinatario dell’erogazione attestante l’impegno ad utilizzare direttamente i beni medesimi per lo svolgimento dell’attività statutaria.

Nel caso previsto dal precedente punto 4 (bene di valore superiore a 30.000 euro o non valorizzabile in base a criteri oggettivi), il donatore deve consegnare al soggetto destinatario dell’erogazione copia della perizia giurata di stima.

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